Sul caso relativo alla richiesta di revoca da parte di FP CGIL dell’aumento di stipendio al capo di Gabinetto del Comune di Taranto si registra la risposta di Palazzo di Città.
Con riferimento alla nota in oggetto con la quale veniva richiesta la revoca della
Deliberazione della Giunta comunale n. 72 adottata nella seduta del giorno 01 marzo u.s. paventando che al Capo di Gabinetto, Avv. Greta Marraffa, fosse stato attribuito in modo “arbitrario” un trattamento economico parametrato a quello previsto per la dirigenza si rappresenta quanto segue.
Come è noto l’art. 90 del TUEL dispone che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possa prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Tale disposizione prosegue prevedendo al successivo comma 3 che, con provvedimento motivato della giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi possa
essere sostituito da un unico emolumento (comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale).
Al successivo comma 3 bis viene, poi, ribadito il divieto di effettuare attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo eventualmente dal possesso del titolo di studio, fosse parametrato a quello dirigenziale.
La giurisprudenza contabile (come evidenziato da ANCI e UPI in una nota interpretativa) ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 90 TUEL, evidenziando in particolare tre aspetti:
– necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
– preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
– conseguente non configurabilità dell’inquadramento ex art. 110 TUEL.
Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che «l’assunzione dei collaboratori esternida assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali», escludendo che «si possa far luogo all’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione» (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: «in relazione alle finalità previste dall’art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto».
Il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti nella Sentenza n. 785/2012/A secondo la quale «l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a
competenze gestionali ed istituzionali dell’ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell’autorità politica»).
In merito alla terza questione è stato osservato come «l’inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’Ente» (Sez. Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013).
In questo contesto il Legislatore è intervenuto con l’articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha introdotto il nuovo comma 3bis all’art. 90 TUEL con il quale è stato precisato ulteriormente che «resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale».
Con tale intervento normativo da un lato viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all’attività politica di svolgere attività di carattere gestionale – e la conseguente non configurabilità dell’inquadramento del rapporto nell’alveo dell’art. 110 TUEL – mentre dall’altro, in relazione agli incarichi di particolare complessità, la nuova formulazione dell’articolo 90 TUEL prevede espressamente che nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico possa essere rapportato – in termini meramente economici – a quello dirigenziale.
Su questo punto anche la Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 90/2014 chiarisce, inequivocabilmente, che il riferimento all’inquadramento dirigenziale è da intendersi esclusivamente in termini di mera parametrazione retributiva.
E’ indubbio che tra gli incarichi di particolare complessità cui il disposto dell’art. 90, comma 3-bis, del TUEL consente di corrispondere un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza rientri l’incarico di Capo di Gabinetto di un Ente, ricompreso tra gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 90 TUEL, così come recentemente precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Legislativo del Ministero per la Pubblica Istruzione, all’interno di un documento – ULM_FP-0000938-P-11/10/2023 – nel quale (affrontando la questione con riferimento al più ampio problema della conferibilità di tali incarichi “atipici” a personale in quiescenza) viene offerto un chiarimento riguardo all’applicazione dell’art. 11 del D.L. 10 agosto 2023 n. 105.
Alla luce di quanto sopra appare del tutto evidente come negli uffici di diretta collaborazione del vertice dell’amministrazione locale possano essere attribuiti incarichi di particolare complessità, ex art. 90 TUEL, (tra i quali l’incarico di Capo di Gabinetto che non può svolgere attività di natura gestionale e per questo non inquadrabile ex art. 110 TUEL) ai quali può essere corrisposto un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.
Nel merito della vicenda deve essere, infine, evidenziato che (come segnalato dal Dirigente delle Risorse Umane con nota in data odierna) l’adeguamento della retribuzione lorda presenta un incremento del trattamento accessorio omnicomprensivo lordo pari ad € 647,24 facendo così aumentare il netto in busta da € 2.089,33 ad € 2.454,43 con un incremento mensile netto pari a euro 365,10.
Da quanto sin qui esposto si evince la coerenza con la normativa della Deliberazione della Giunta comunale n. 72/2024.
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