INCENDIO ALLO “IACOVONE”: PER ORA UNA PARTITA A PORTE CHIUSE A FOGGIA

Il giudice sportivo ha chiesto una serie di valutazioni su quanto accaduto

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Visti il referto del Direttore di gara, il suo supplemento di referto, le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo, con il relativo suo supplemento, in data 3 settembre 2023;
riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito dell’espletamento degli ulteriori accertamenti istruttori disposti con ordinanza emessa in data odierna, osserva quanto segue.

Condotte poste in essere.
Dal referto del Direttore di gara, dal suo supplemento di referto, dalle relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo sopra richiamate in ordine alla gara TARANTO – FOGGIA del 3 settembre 2023, sono emerse le seguenti risultanze.

I tifosi della Società FOGGIA ubicati nel Settore Curva Sud, nel corso ed in occasione della gara, hanno posto in essere le seguenti condotte.

1. fra il 16° ed il 44° minuto del secondo tempo, accendevano vari fumogeni lanciandoli (almeno otto) sul terreno e nel recinto di giuoco, senza provocare conseguenze dannose;

2. fra il 16° ed il 23° minuto del secondo tempo, facevano esplodere sul terreno e nel recinto di gioco petardi di elevata potenza (almeno sei), senza provocare conseguenze dannose;

3. in particolare, fra il 16° e il 17° minuto del secondo tempo, lanciavano sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi, così provocando la sospensione della gara per circa un minuto, onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale;

4. durante tale frangente lanciavano un altro petardo che, deflagrando, provocava, in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto, una escoriazione sul braccio destro;

5. inoltre, al 17° ed al 21° minuto del secondo tempo, lanciavano tre petardi verso il Settore Tribuna occupato dai tifosi avversari, senza provocare conseguenze dannose;

6. al termine della gara, durante il deflusso dei sostenitori del FOGGIA, nelle adiacenze del Settore dagli stessi occupato, è scoppiato un incendio che si è propagato provocando gravi danni all’impianto dove si è disputata la gara. Come già premesso, in ordine a tale ultima circostanza sono stati richiesti approfondimenti istruttori, con riserva di adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Conclusioni.
Da quanto sopra esposto risulta, in modo evidente, la gravità delle condotte poste in essere dai tifosi del FOGGIA, in occasione e durante la gara in oggetto.
In primo luogo, vale rilevare che le condotte poste in essere fra il 16° ed 17° minuto del secondo tempo hanno reso necessaria la sospensione della gara per circa un minuto, atteso che il campo era stato ricoperto da numerosi oggetti pirotecnici.
Inoltre, nel richiamare le specifiche condotte poste in essere, va evidenziato che, mentre un Vigile del Fuoco era sul terreno di gioco, intento a sgomberare lo stesso da altro materiale pirotecnico ivi lanciato dai tifosi medesimi, questi hanno lanciato al suo indirizzo un altro petardo che ha provocato conseguenze lesive in danno del predetto. Ma tale lancio, a prescindere dalle conseguenze concrete causate, presenta una pericolosità intrinseca ancora maggiore, in considerazione, fra l’altro, della sua direzione, dell’oggetto lanciato e della sua potenzialità lesiva.
Infine, analoghe considerazioni devono essere ripetute in relazione al lancio di tre petardi nella Tribuna occupata dai tifosi avversari, atteso che la intrinseca pericolosità dello stesso prescinde dalle effettive conseguenze provocate.
Appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e una conseguenza lesiva in danno di un Vigile del Fuoco intervenuto per consentire la prosecuzione della gara.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d),
e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Nella specie, in considerazione della adozione dei modelli organizzativi da parte della Società ospitata, della circostanza che la Società FOGGIA disputava la gara in trasferta, dell’applicabilità, al fine del contenimento della sanzione, dell’istituto della continuazione, ex art. 13, comma 2, C.G.S. (considerate le molteplici e gravi condotte poste in essere e le conseguenze che ne sono derivate), si ritiene adeguata l’inflizione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse. Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del FOGGIA, adotta i seguenti provvedimenti.

OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga della Società FOGGIA a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.

 

Il giudice ha inoltre irrogato le seguenti sanzioni:

AMMENDA € 2.500,00
VIRTUS FRANCAVILLA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva
Sud, al 23°e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed
insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla
CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo
gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale
farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi
adottati (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Gradinata, indirizzato, durante la gara, fasci laser
verso il Settore Curva Sud occupato dei tifosi avversari, comportamento reiterato
nonostante gli annunci finalizzati ad invitare gli autori all’interruzione di tale condotta;
2. nell’avere, i tifosi presenti nel Settore Curva Nord, lanciato al termine della gara sul
terreno di gioco all’indirizzo di tesserati del Foggia una bottiglietta vuota di Caffè Borghetti,
una trombetta in plastica di piccole dimensioni e un accendino, oggetto, quest’ ultimo, che
8/15
colpiva al braccio un tesserato della squadra avversaria senza arrecargli danni fisici
evidenti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le
misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).

In relazione al l’incendio scoppiato allo stadio Iacovone di Taranto domenica scorsa, il Giudice Sportivo si è riservato inoltre ogni provvedimento in ordine ai comportamenti eventualmente tenuti dai tifosi, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di valutazione, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

– accerti i fattori eziologici che hanno determinato l’incendio che si è sviluppato in prossimità del Settore Curva Sud occupata dai tifosi ospitati e che, propagandosi, ha determinato gravi danni all’impianto;

– accerti, in particolare, se l’incendio sia stato provocato da comportamenti dolosi e/o colposi dei tifosi presenti all’interno dell’impianto, specificandone la società di appartenenza;

– indichi il Settore all’interno del quale normalmente i tifosi ospitati assistono alle gare casalinghe della società di appartenenza, ove a carico degli stessi emergano elementi di responsabilità in ordine alla provocazione dell’incendio in questione;

– acquisisca, secondo la normativa, gli atti di indagine eventualmente posti in essere dall’Autorità Giudiziaria e/o gli atti posti in essere dall’Autorità di Pubblica Sicurezza a fini amministrativi;

– accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

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