POLIZIA, PROMEMORIA PER I TIFOSI

TUTTI GLI ATTEGGIAMENTI DA NON TENERE NEGLI STADI

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A pochi giorni dall’inizio della prossima stagione sportiva 2023/2024 la Questura di Taranto ricorda ai sostenitori che si recheranno negli stadi della provincia jonica che è fatto divieto lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza su richiesta del Club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;  sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.

Le violazione di queste norme comportano sanzioni che vanno dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria, al divieto di accesso alle manifestazioni sportive fino ad un massimo di dieci anni nonché alla sanzione amministrativa fino ad un massimo di euro 500.

Nel corso del campionato di calcio della trascorsa stagione, a seguito di accertate violazioni delle citate norme, la Questura di Taranto ha erogato dieci sanzioni amministrative, denunciato all’Autorità Giudiziaria nove ultras ed emesso, dal Questore di Taranto, altrettanti divieti di accesso alle manifestazioni sportive (D.a.Spo). Tra gli altri, quello a carico di un tifoso tarantino che, nel corso della gara “Taranto F.C. 1927 – Calcio Foggia 1924”, aveva scavalcato indebitamente la barriera che delimita il campo di gioco, mentre nel medesimo incontro un tifoso foggiano aveva, prima, acceso e poi gettato in campo un fumogeno.

Sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo sono state adottate a carico di alcuni tifosi tarantini che hanno esposto, nel settore “Curva nord”, uno striscione, diverso da quello esplicitamente autorizzato dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), con una scritta di contestazione alla compagine societaria.

Particolare attenzione è stata prestata dalla D.I.G.O.S. della Questura di Taranto, impegnata ad individuare i responsabili di un’aggressione, avvenuta lo scorso 5 febbraio, a danno di alcuni supporters del Casarano Calcio che, di ritorno da una trasferta, hanno subito un agguato sulla strada statale 106, ma anche a carico di un tifoso irpino che, in occasione della gara “Taranto F.C. 1927 – U.S. Avellino 1912”, dello scorso 25 marzo, durante l’arrivo allo stadio ha danneggiato un’autovettura di un automobilista estraneo alla manifestazione sportiva. Gli autori di queste condotte illecite sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e nei confronti degli stessi sono state avviate le procedure per l’ emissione di provvedimenti di D.a.spo.

Questi comportamenti di illegalità, infatti, non sono tollerati neppure in aree distanti dagli impianti sportive, come dimostrano anche i recenti provvedimenti di daspo nei confronti di sette tifosi del Taranto che il 30 gennaio 2022 sull’Autostrada A1 si sono impossessati di sciarpe ed altro materiale destinato al tifo dei supporters della “Cestistica Città di San Severo”, anche quest’ultimi in sosta nella medesima area di servizio, mentre altri supporters jonici ostentavano, come segno di vittoria, il materiale precedentemente sottratto.

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